C’era una volta il foglio “brotocollo”…

di Armando Polito

 

Più di una volta, approfittando dell’ospitalità concessami da Spigolature salentine, ho avuto occasione di stigmatizzare il nostro cronico ritardo rispetto ad altri paesi per quanto riguarda la diffusione della cultura in formato digitale e dei rapporti strettissimi che la legano all’autentica democrazia.  Non mi meraviglio, perciò, come il movimento grilliano abbia colto di sorpresa e totalmente impreparata una classe politica saldamente ancorata al mezzo televisivo come primario suo strumento di propaganda e per la quale nessi come Google>Libri e Internet Archive sono espressioni in marziano. Non mi meraviglio neppure che, in nome, tanto per cambiare, del profitto di pochi che hanno i magazzini rigurgitanti di un certo prodotto sulla cui diffusione avevano scommesso ed investito, sia stato varato, senza, per quanto ho detto e dirò, la minima consapevolezza delle sue conseguenze,  il decreto n. 179 del 19 ottobre u. s. dal titolo, per me inquietante, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che rende obbligatorio, a partire dal prossimo anno scolastico 2013/2014, nelle scuole superiori l’utilizzo di libri in formato digitale o misto, quest’ultimo costituito da un testo in formato cartaceo o elettronico e da integrazioni in formato elettronico accessibili o acquistabili in rete.

Nemmeno la pietà, cristiana o no che sia la mia, mi consente di sorvolare sul fatto che il detto decreto riprende parte del precedente n. 112 del 25 giugno 2008 che recava il titolo, altrettanto se non più pomposo, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; non posso, inoltre, evitare di ricordare che all’epoca il ministro della pubblica istruzione era Mariastella Gelmini, colei che passerà alla storia non tanto per l’invenzione del tragicomicamente lungo tunnel del neutrino quanto per aver dato un contributo notevole all’affossamento della scuola pubblica.

E che tale affossamento continui, per di più a spese del contribuente, mi accingo a dimostrarlo con i fatti concreti, cioè con i testi ufficiali.

Recita l’articolo 11 (Libri e centri scolastici digitali) della sezione III (Agenda digitale per l’istruzione) del nostro decreto 179:

1 All’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Il collegio dei docenti adotta per l’anno scolastico 2013-2014 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall’anno scolastico 2014-2015. La delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123”;
  2. al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1. alla lettera a), le parole “a stampa” sono sostituite dalla seguente “cartacea” e sono aggiunte infine le seguenti: “tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista”;
  2. alla lettera b), le parole “nelle versioni on line e mista” sono sostituite dalle seguenti: “nella versione digitale, anche al fine di un’effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi”;
  3. alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “tenendo conto della riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter”.
  1. dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3”. 3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali  di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3”.

 

2 A decorrere dal 1° settembre 2013 è abrogato l’articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

 

A chi non ha dimestichezza con i testi legislativi starà già scoppiando la testa per via dei riferimenti a leggi precedenti ed alle loro modifiche successive, che ho diligentemente sottolineato. Io, che non mi lascio intimidire da questi mezzucci indegni di un’autentica democrazia, mi sono masochisticamente divertito a trovare tutti quei riferimenti, che qui, sempre fedelmente e integralmente, riporto:

decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, articolo 15 (Costo dei libri scolastici):

1. A partire dall’anno scolastico  2008-2009,  nel  rispetto  della normativa vigente e fatta salva l’autonomia  didattica  nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto  conto dell’organizzazione  didattica   esistente,   i   competenti   organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto  o in parte,  nella  rete  internet.  Gli  studenti  accedono  ai  testi disponibili tramite internet,  gratuitamente  o  dietro  pagamento  a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

 

2. Al fine di potenziare la  disponibilita’  e  la  fruibilita’,  a costi contenuti di testi, documenti e strumenti  didattici  da  parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine  di  un triennio, a decorrere dall’anno  scolastico  2008-2009,  i  libri  di testo per le scuole  del  primo  ciclo  dell’istruzione,  di  cui  al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per  gli  istituti  di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e  mista.  Sono fatte salve le disposizioni relative  all’adozione  di  strumenti  didattici  per  i soggetti diversamente abili. 

 

3. I  libri  di  testo  sviluppano  i  contenuti  essenziali  delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita’ di  apprendimento,  di costo  contenuto  e  suscettibili  di  successivi   aggiornamenti   e integrazioni. Con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sono determinati: a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella  versione a stampa anche al fine di assicurarne il contenimento  del  peso

    b) le caratteristiche tecnologiche dei  libri  di  testo  

    c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e  i  tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel  rispetto  dei  diritti  patrimoniali dell’autore e dell’editore 

 

  4. Le Universita’ e le Istituzioni dell’alta formazione  artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia,  adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. 

 

legge n. 113 del 6 agosto 2008, articolo 15 (Costo dei libri scolastici):

1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

decreto-legge n. 123 del 30 giugno 2011, articolo 5 (Atti sottoposti al controllo preventivo):

1.  Sono  assoggettati  al  controllo  preventivo  di   regolarita’ amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino  effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli  posti 

in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile. 

  2. Sono in ogni caso soggetti a  controllo  preventivo  i  seguenti atti:  

  a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimita’ della Corte dei conti;  

  b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti  di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;  

  c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;  

  d)  atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio;  

  e) accordi in materia di contrattazione integrativa,  di  qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa  e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;  

  f) atti e provvedimenti  comportanti  trasferimenti  di  somme  dal  bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;  

  g) atti e provvedimenti  di  gestione  degli  stati  di  previsione dell’entrata e della spesa, nonche’ del conto del patrimonio.  

  3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono inviati all’ufficio di controllo e,  per  il  suo  tramite,  alla  Corte  dei  conti.  La documentazione che accompagna  l’atto  viene  inviata  al  competente ufficio di controllo, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali  rilievi  degli  uffici  di  controllo  sono  trasmessi all’amministrazione che ha emanato l’atto. Le controdeduzioni dell’amministrazione sono parimenti trasmesse all’ufficio di controllo e, per il suo tramite, alla Corte dei conti, unitamente all’atto corredato dalla relativa documentazione. La Corte si pronuncia nei termini di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all’articolo 27 della legge 24 novembre 2000,  n.  340, che decorrono dal momento in cui l’atto le viene trasmesso,  completo di documentazione, dall’ufficio di controllo competente.  

  4. I contratti  dichiarati  segretati  o  che  esigono  particolari misure di sicurezza, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  sono  sottoposti  unicamente  al controllo contabile di cui all’articolo 6, fatto salvo, in ogni caso, il controllo della Corte dei conti.  

decreto-legge n. 137 del 1° settembre 2008, articolo 5:

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche’ le delibere del collegio dei docenti concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

 

legge n. 169 del 30 ottobre 2008 (conversione in legge del decreto-legge precedente), articolo  15:

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si e’ impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. 11 dirigente scolastico vigila affinche’ le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Al lettore, anche lui masochista, che mi abbia eventualmente fin qui seguito faccio notare che ai titoli pomposi Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria del decreto n. 112 del 25 giugno 2008 e Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese del decreto n. 179 del 19 ottobre u. s. non corrisponde nessun riferimento a destinazione di risorse.  L’articolo 8 del primo dopo la sua conversione nella legge n. 169 del 30 ottobre 2008 recita: Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; nell’articolo 38 (Disposizioni finanziarie) del secondo compare copertura finanziaria per altri articoli ma non per il 15.

Questa osservazione mi serve per portare a termine la dimostrazione dell’assunto iniziale dell’affossamento della scuola pubblica che continua sempre a spese del contribuente.

Da un governo tecnico mi sarei aspettato anzitutto un provvedimento che non è solo formale, come a prima vista potrebbe sembrare: scrittura chiara delle leggi con riferimenti a quelle precedenti solo in caso di stretta necessità. L’articolo 15 (almeno quello!) del recente decreto 179 qui preso in esame poteva, per esempio, essere così riscritto:

1. A partire dall’anno scolastico  2008-2009,  nel  rispetto  della normativa vigente e fatta salva l’autonomia  didattica  nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto  conto dell’organizzazione  didattica   esistente,   i   competenti   organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto  o in parte,  nella  rete  internet.  Gli  studenti  accedono  ai  testi disponibili tramite internet,  gratuitamente  o  dietro  pagamento  a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

 

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. Il collegio dei docenti adotta per l’anno scolastico 2013-2014 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall’anno scolastico 2014-2015. La delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

 

 3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un’effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter.

 

3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.

 

3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali  di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.

4 A decorrere dal 1° settembre 2013 è abrogato l’articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 

Il lettore, sempre quello di prima, avrà notato che questa volta ho apposto delle sottolineature che mi accingo a commentare:

1) Gli  studenti  accedono  ai  testi disponibili tramite internet,  gratuitamente  o  dietro  pagamento  a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

Non capisco il riferimento alla normativa vigente, a meno che per testo disponibile gratuitamente s’intenda, per esempio, una voce di wikipedia o un testo datato e, quindi, non più soggetto al diritto d’autore. Sono queste le fonti che già da tempo qualsiasi scuola anche modestamente attrezzata dal punto di vista tecnologico avrebbe dovuto insegnare ad utilizzare intelligentemente. I testi di cui qui si parla (Ebook o altro) , invece, non saranno certo messi a disposizione gratuitamente dagli editori che, come chiunque vive del proprio onesto lavoro, può fare beneficenza solo una volta ogni tanto.

2) …accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto.

Vale quanto detto al punto precedente.

3) riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici.

Io andrei molto cauto col concetto di riduzione dei costi, perché bisogna immaginare che lo studio non potrà mai essere fatto proficuamente a schermo né dal singolo né collettivamente nel caso in cui gli utenti siano interfacciati singolarmente tra loro e collettivamente con il docente. Questo richiederebbe, oltretutto,  un adeguamento delle attrezzature che rischierebbero di diventare obsolete nel giro di un lustro, con un impegno finanziario che, con i chiari di luna attuali, è proibitivo per qualsiasi  scuola pubblica che, ormai, non è in grado di fare nemmeno la normale manutenzione dell’esistente, per giunta vecchio. Non solo: prevedo nell’immediato un’attività frenetica di stampanti e il consumo incontrollabile di toner, cartucce e carta. D’altra parte, chi, come il sottoscritto,  si presenta la dichiarazione dei redditi da sé con l’invio, obbligato, on line, deve da qualche anno a questa parte conservare, per sua precauzione anche su supporto cartaceo,  la copia della dichiarazione inviata telematicamente ma anche l’attestazione di avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate e, dopo qualche giorno e da parte della stessa, anche la copia-riscontro di quanto ricevuto. Bilancio finale: consumo di carta e di inchiostro raddoppiato rispetto a quando il tutto veniva inviato tramite il servizio postale…

Se poi, in alternativa, consegna la sua dichiarazione ad un ufficio territoriale della detta agenzia deve esibire la dichiarazione compilata in cartaceo (non sono ammessi file su chiavetta, cd e simili) che verrà dall’addetto digitata e stampata in due copie che l’interessato firmerà trattenendone una alla quale verrà allegata la ricevuta di avvenuta consegna. Dopo circa un mese il contribuente dovrà tornare per ritirare l’attestato di avvenuta trasmissione dall’ufficio territoriale e ricezione dalla sede centrale della sua dichiarazione; nell’occasione riceverà anche una copia della dichiarazione così come pervenuta alla sede centrale. Lascio al lettore, questa volta, fare il calcolo dello spreco di carta, di inchiostro e di tempo in questo stramaledetto  e insensato tour burocratico.

4) La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.

A parte il fatto che è fin troppo comodo assicurare qualcosa ad uno a sue spese (lo fa pure l’idraulico, salvo, poi, a ritrovarti, dopo il suo intervento, con la casa allagata…) e che è molto meglio che qualcosa ci venga data a spese altrui ed a nostra insaputa…, non mi fa presagire nulla di buono lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3, espressione in cui è chiaro solo l’intento dilatorio. Non ci sarà da meravigliarsi, perciò, se nel 2020 ancora si parlerà di questa rivoluzione in fieri, nonostante essa sarebbe dovuta partire con l’anno scolastico 2008-2009!

5) La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali  di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.

Vale esattamente quanto detto al punto precedente. Non capisco solo perché il su richiesta delle famiglie compaia solo qui in riferimento all’hardware e non anche nel punto precedente riguardante il software.

Può sembrare contraddittorio, per chi che, come me, è sempre stato un acceso fautore dell’uso intelligente del pc e di Internet nella scuola e della digitalizzazione ed immissione in rete per un utilizzo gratuito di tutto ciò che è digitalizzabile (nel rispetto del, per certi aspetti discutibile, diritto d’autore), formulare che per il bene dei nostri giovani si verifichi quanto preconizzato (!) nella parte conclusiva del commento al punto 4, non solo perché, per quanto ho detto, non mi sembrano maturi i tempi (chissà se mai lo saranno…) per un passaggio pur non integralmente  sostitutivo, per quel che riguarda il libro, dal cartaceo al digitale, ma pure perché di  ciò che poteva essere un formidabile strumento di democrazia (la rete) si sfruttano solo le possibilità di veicolo commerciale (anche io, per fare un solo esempio, compro on line le cartucce universali per la mia stampante invece delle originali il cui tosto totale, sono sei, supera di gran lunga quello della stampante…che mai con questo tipo di cibo, malgrado ciò che qualcuno dice, ha avuto problemi di sorta, sia fisici, leggi avarie dell’hardware, sia di resa, nemmeno nelle stampe fotografiche), con buona pace dei librai che a breve dovranno cambiare, pure loro, mestiere.

Ma cosa succederà dopo il 2020? Probabilmente il ragazzo consegnerà il suo bravo compito di italiano (zeppo di acronimi e simboli di ogni specie, tanto che se letto ad un maiale la povera bestia risponderà a tono…) o di altra materia in formato digitale, corredato magari di un allegato in MP7 (diamine, siamo nel 2020!) o con un file sonoro incorporato nel testo, contenente un messaggio teso ad ottenere clemenza con una preghiera o con una minaccia.

 

Avrebbe potuto farne a meno perché il docente (lo immagino sulla settantina, vista la velocità con cui la classe docente, e non solo quella…, risulta rinnovata fino ad ora), quasi totalmente digiuno delle nuove tecnologie e troppo pieno conoscitore della grammatica, per non avere, comunque, rogne applicherà il non capisco ma mi adeguo di arboriana memoria.

 

Eppure, saranno passati poco più di cinquant’anni da quando noi studenti adoperavamo per lo stesso scopo il foglio protocollo.  Qualcuno di noi, con una trasposizione assolutamente legittima sul piano fonetico ma anche su quello esistenzialmente consolatorio, dal momento che l’unico brodo negli anni del dopoguerra era quello vegetale, pronunziava brotocollo, senza sapere che protocollo è dal latino medioevale protocòllu(m), per cui il Du Cange (op. cit., tomo pag. 542) registra la seguente definizione: Liber ex glutine compactus  in quel acta publica referuntur

. Protocòllum, a sua volta, è trascrizione del greco πρωτόκολλον=prima sezione di un rotolo di papiro (con dati di fabbricazione ed altro), composto da πρώτον=primo+la radice di κολλάω=incollare (da κόλλα=colla); πρωτόκολλον, insomma, era il primo foglio di un rotolo di papiro costituito dalla giustapposizione, per mezzo di colla, di più fogli.

Si perderà il ricordo del brotocollo, ma anche del quinterno. Sempre gli stessi scolaretti in occasione dei compiti in classe compravano, infatti,  cinque fogli brotocolli (due per la brutta copia, due per la bella ed uno, non si sa mai, di riserva o anche da dare a qualche compagno che, per un motivo o per l’altro, ne avesse avuto bisogno), di solito in tabaccheria. Va precisato che,  accanto al modello più antico (utilizzato anche per la carta bollata) si affermò per uso scolastico quello in cui i righi non erano intersecati  da una linea alle due estremità. Ricordo come ieri la vergogna che per oltre due anni provai nell’usare il modello più vecchio per colpa di mio padre che ne aveva acquistato un numero notevole,  per me infinito, di esemplari.

 

Vallo a spiegare al ragazzino (ma anche al genitore …) già fornito, fra l’altro, di telefonino di ultima generazione e di zaino firmato e che si accinge a fare il suo ingresso trionfale in aula esibendo il lettore digitale (e relativi accessori…) appena scelto tra i modelli più costosi, seguito dagli sguardi invidiosi dei compagni che hanno dovuto accontentarsi (nonostante il generoso contributo governativo…) di un modello di seconda o terza mano. E se quel ragazzino ha un quoziente di intelligenza o semplicemente un rendimento scolastico molto basso, di che preoccuparsi? L’importante è che appaia in un mondo fatto di apparenze, anche perché è sulla buona strada per aspirare un domani (se questo dovesse restare simile all’oggi…) a un posto di comando o di potere; e poi, per elevare, se ce ne fosse bisogno, il suo quoziente di intelligenza, ci sarà sempre un microchip da inserire nella sua scatola cranica; anzi, più di uno, perché lo spazio non manca in un contenitore vuoto…

 

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