Dopo il recente post, dal titolo “Nardò (Lecce). Le mani sulla Sarparea”, apparso il 14 Settembre u.s., il Comitato per la Tutela del Paesaggio di Nardò si è reso gentilmente disponibile a pubblicare i contenuti dei loro elaborati presentati in Regione. Ricordiamo che le “Osservazioni”, ad integrazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presentate al competente ufficio regionale, contribuiranno al giudizio di compatibilità ambientale del piano di lottizzazione della Sarparea. Prossimamente nuovi aggiornamenti sulla vicenda.
a cura del Comitato per la Tutela del Paesaggio di Nardò
NOTIZIE STORICHE SULLA LOCALITA’ “SALPAREA” E SULL’OLIVETO IVI PRESENTE*
Le Pergamene del Monastero di S. Chiara di Nardò (1292-1508), ed. A. Frascadore, in “Codice Diplomatico Pugliese”, XXV, Bari 1981, doc.n° 27, pp. 114-122. Il documento riguarda l’inventario patrimoniale dell’Ospedale di Santa Caterina di Galatina e, quindi, dei beni ricadenti nel casale di Agnano e di pertinenza di detto Ospedale. L’inventario fu redatto il 20 luglio 1443 nello stesso casale di Agnano, «quod est hospitalis Sancte Ecaterine de Sancto Petro de Galatina» (p. 115). Il passo riferentesi alla località Sarparea, collocata in un più ampio contesto confinante con masserie la denominazione delle quali non e più rintracciabile (dei fabbricati rustici non vi è più traccia) e con la masseria Sant’Isidoro provvista di torre, è il seguente: «[…] altera vero», vale a dire masseria, «que dicitur de li Mayri, est de feudo Puteivivi et de pheudo domini principis et currunt per limites et speclas, qui et que sunt versus massariam, que dicitur de li Tagano, et vadit per quondam parietem grossum […] usque ad locum qui vocatur Salparea et vadit per massariam Santi Ysideri, usque ad turrim Sancti Ysideri, que est fondata e costructa super territorio dicti pheudi, et deinde currit per viam que dicitur Carbasio, usque ad clasorium olivarum Carbasii […] et deinde vadit per viam rectam, usque ad massariam, que dicitur de Malecoris, inclusive, et massariam condam Nicolai Cursari […] et vadit per viam ecclesie Sancte Marie de Cisaria, inclusive, usque ad clausorium magnum curie dicti casalis Igniani […] et currit usque ad clausorium olivarum Guillelmi Quaglasierii […]» L’attuale torre cinquecentesca potrebbe essere (ma solo in via di ipotesi) il riutilizzo di un presistente; ad ogni modo, la presenza di una torre non costituisce, un fatto nuovo.
Il toponimo Carbasi ricorre anche negli atti della Visita Pastorale di mons. Ludovico de Pennis eseguita nel corso degli anni 1452-1460. Si tratta di una visitatio rerum, vale a dire di una ricognizione patrimoniale dei beni della mensa vescovile di Nardò posseduti a titolo signorile. Cfr., quindi, La visita di mons. Ludovico de Pennis, ed. C.G. Centonze, in Visite pastorali in Diocesi di Nardò (1452-1501), cur. B. Vetere, in Fonti Medievali e Moderne per la Storia di Terra d’Otranto, I, Galatina 1988, p. 164: «Item in loco nominato Carbasii ortos terrarum quatuor, iuxta terras Stefani Postarnii et iuxta vineas Nicolai Caballoni et Stefani Caballoni»; Visita pastorale di mons. Gabriele Setario (1500-1501), ed N. Caputo, in Visite pastorali in Diocesi di Nardò cit., p. 200: «Item peczo uno de vigne de orte tridici et per quante so sit in lo territorio de Neritono in feudo seu loco Carbasii»; p. 231: «Item in loco de Carbasii de terra orte quactro franche de le quali so de vigne orto uno et meczo et lo resto ce so piantati arbori».
*Notizie fornite a questo comitato dal prof. Benedetto Vetere, Professore Ordinario di Storia Medievale, Università del Salento
DESCRIZIONE DELL’ULIVETO PLURISECOLARE DELLA SARPAREA*
Il locale Comitato per il Paesaggio di Nardò (LE) rappresentato dal suo presidente dott. Francesco Muci è impegnato a produrre Osservazioni ex art. 14 co. 3 D.lgs. 152/2006 – circolare 1/2008 approvata con la DGR n. 981 del 13/06/2008 – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Lottizzazione3 comparto 65-Sarparea De Pandi-Nardò – richiesta di rigetto e/o sospensione del procedimento.
Scopo della presente relazione agro-eco-paesaggistica è dimostrare che insistono caratteristiche dendrometriche e agro-eco-paesaggistiche per il riconoscimento della monumentalità dell’oliveto Sarparea secondo quanto stabilito dall’ art. 4 co. 3 L.R. 14/2007. Questo elaborato nelle proprie argomentazioni è a supporto tecnico di dette Osservazioni e fa espressamente ed esclusivamente riferimento alle definizioni specificamente espresse nella L.R. 14/2007.
Definizioni
Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile dalle dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo; oppure nel caso di alberi con diametro compreso tra i 70 e 100 centimetri con particolari forme scultoree (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari); o ricostruendo la forma del tronco nel caso esso sia frammentato o slupato. (art.2 c. 1 – 2 L.R. 14/2007). Il carattere di monumentalità degli uliveti è individuato dalla presenza di una percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all’interno dell’unità colturale, individuata nella relativa particella catastale (art.2 c.3 L.R. 14/2007).
Descrizione dell’area
L’area oggetto di questa relazione tecnica, coincidente con quella del Piano di Lottizzazione ed è collocata nel territorio comunale di Nardò, frazione di S. Isidoro a ridosso dalla fascia costiera tra S. Isidoro e Porto Cesareo. Il comprensorio del comparto 65 è delimitato dalla S.P. 112, la S.P. 114 proveniente dalla direzione Lecce e Copertino e la S.P. 286 che conduce a Porto Cesareo.
I terreni sono censiti al catasto in agro di Nardò al Fg.46 part. 5-7-1107-1109 con una superficie soggetta al Piano di Lottizzazione pari a ha 16.94.04. L’intera area è caratterizzata da un oliveto della stimata e documentata età plurisecolare che già a prima vista rivela la sua forte impronta espressiva di un paesaggio raro, se non unico, frutto della coevoluzione armoniosa tra uomo e natura, prodotto nel tempo lungo della storia dalle “genti vive” (E. Sereni) che lo ha abitato e coltivato. Dal punto di vista genetico trattasi di un popolamento costituito da una consociazione delle due cultivar ecotipiche della tradizione olivicola del Salento Cellina di Nardò e Ogliarola leccese.
La natura del suolo è di scarse potenzialità produttive che assieme ad un microclima più arido rispetto ad altre contrade salentine con piovosità mediamente inferiore a 500 mm/anno concentrata nei mesi autunno-invernali (regime umidità di tipo xerico), rendono facilmente comprensibile anche al profano, l’estrema lentezza di formazione di un simile popolamento arboreo coltivato in assoluta aridocoltura (senza il moderno ausilio della tecnica irrigua).
Il sesto di impianto dell’oliveto è caratterizzato da una disposizione irregolare derivate da innesti eseguiti su olivastri spontanei tipicamente presenti nella locale macchia mediterranea, associazione vegetazionale potenziale dell’Oleo-ceratonion (caratterizzato dall’olivastro e dal carrubo), e dalla difformità del substrato con rilevanti aree di roccia affiorante non idoneo alla messa a dimora di alberi e dalla progressiva scomparsa di esemplari nel tempo. Il sesto d’impianto irregolare è caratterizzato da distanze variabili da pochi ad alcune decine di metri come conseguenza oltre alla natura rocciosa del terreno, anche dell’antica consuetudine della consociazione dell’ulivo con altre colture arboree (mandorli, fichi, carrubi, peri, ecc.) o erbacee (cereali, legumi e ortaggi) che garantivano all’agricoltore un più efficiente uso della terra ritenuta una risorsa preziosa.
Il carattere “vissuto” degli esemplari arborei è anche assai spesso il risultato di una pratica agronomica detta slupatura. Questa antica tecnica molto usata in passato, consisteva nel risanamento del legno dei rami e del tronco attaccati dalla carie (o lupa) attraverso l’incisione e l’asportazione del legno non vitale e degradato. La carie o lupa è una grave malattia che si riscontra su piante vecchie e in particolare su quelle che hanno subito danni da gelo o da drastiche potature. Compito del potatore esperto era quello di individuare la carie attraverso indizi esteriori e superficiali e procedere alla asportazione attraverso l’apertura e la cavatura del legno malato. Tenendo conto di questa tecnica si può sicuramente affermare che tali olivi monumentali con le loro forme scultoree contorte, oltre a essere effetti di natura sono anche, e soprattutto, opere d’arte.
Considerazioni agronomiche sulla compatibilità tra il Piano di Lottizzazione e l’oliveto plurisecolare
Dal confronto del piano di lottizzazione con la disposizione nell’area dell’oliveto plurisecolare emerge una netta e insanabile incompatibilità. Infatti la semplice sovrapposizione delle planimetrie delle volumetrie edili di progetto sull’oliveto mostra in tutta evidenza come le nuove costruzioni così come concepite danneggerebbero gli olivi plurisecolari. Il piano di lottizzazione può essere realizzato solo a costo del pesante rimaneggiamento delle superfici e dell’espianto e ricollocazione a dimora di molti alberi assieme alla inevitabile severa perturbazione dell’ecofisiologia vegetale dell’oliveto dovuta ai lavori realizzati troppo vicino agli alberi. In fase di cantiere edile sono inevitabili le drastiche potature a cui dovranno essere necessariamente sottoposti gli alberi dato che in molte zone del previsto p.d.l. le chiome arboree sono rinserrate le une con le altre. Inoltre la tutela degli olivi non può limitarsi alla sola salvaguardia della parte epigea, ma deve, ovviamente riguardare l’intera struttura. La protezione degli apparati radicali costituisce un problema particolarmente grave in ambiente costruito. Le piante hanno spesso raggiunto a fatica un equilibrio con le difficili condizioni pedologiche e qualunque cambiamento apportato alla “rizosfera” può essere particolarmente traumatico. Poiché gli apparati radicali non sono visibili, il primo problema che ci si pone nella stesura di un regolamento delle alberate, in ambiente urbanizzato, al fine di proteggere gli apparati ipogei, è la definizione dell’area da rispettare. Quest’area prende il nome di ZPA (Zona di Protezione dell’albero, o zona di pertinenza dell’albero), che può assumere dimensioni molto variabili di caso in caso.
Come regola generale bisogna osservare che l’estensione degli apparati radicali superano quella della proiezione della chioma al suolo. E prassi consolidata in molti Regolamenti del Verde utilizzare una formula [ R =20 D ] che determina la ZPA in base al diametro del tronco della pianta considerata. Secondo questa formula la ZPA viene definita come un cerchio avente come centro la base del tronco e come raggio un valore pari ad 1 m ogni 5 cm di diametro del tronco ad 1.30 m di altezza. Questa formula va senz’altro applicata agli esemplari monumentali di interesse storico.
In fase di cantiere dovranno essere messe in opera tutte le azioni protettive necessarie alla tutela degli alberi; in pericolare sono erette le recinzioni atte a delimitare la ZPA e a proteggere gli alberi ed il terreno sottostante dai mezzi meccanici. L’affermazione del proponente di non procedere all’espianto di nessun albero (monumentale o no, parzialmente mitigata dal rapporto ambientale prodotto nella VAS dal quale sembra invece dedursi che l’espianto se pur limitato è possibile) non sembra plausibile. Non appare possibile, infatti, adattare il posizionamento delle villette in modo da rispettare i vincoli di distanza tra di esse e un minimo di distanza dal tronco che permetta di edificare senza sovrapporsi al tronco o alle radici. La fase di cantiere, infine, con i necessari scavi, livellamenti e passaggi di mezzi sembra assolutamente incompatibile con la preservazione degli alberi.
Considerazioni conclusive
La presenta relazioni tecnica, senza avere pretese di esaustività su un argomento molto vasto e complesso, ha cercato di mettere in evidenza alcune delle criticità agro – eco- paesasaggistiche più macroscopiche rilevate dal raffronto tra la proposta del piano di lottizzazione e il patrimonio paesaggistico dell’oliveto plurisecolare della Sarparea. Sulla scorta di dati e osservazioni dell’oliveto in oggetto e tenendo conto delle definizioni dell L.R. 14/2007, è emerso come nell’area del comparto 65 sono presenti numerosi olivi monumentali sia per gli aspetto dendrometrici (diametro uguale o superiore a 100 cm a m 1,3 di altezza dal suolo) che per la particolare morfologia espressiva di innumerevoli e severe stagioni vegetative (presenza di deformazioni, neoplasie, sferoblasti e mammelloni). Il rapporto percentuale di olivi monumentali presenti nell’area è con ogni probabilità di ben oltre il 60% del totale degli olivi presenti nella stessa, tanto da poter dire che trattasi di un unico esteso agroecosistema – paesaggio olivetano con caratteri di monumentalità (sensu L.R. 14/2007).
Il proposto Pdl ricade in un’area caratterizzata da un oliveto monumentale (sensu L.R. Puglia n. 14/2007), essendo oliveto, per definizione testuale, un terreno coltivato o piantato a olivi, l’oggetto di tutela è questo insieme inscindibile dato dal terreno e dagli alberi.
A ragion di logica, il proposto Pdl non risulta pertanto integrabile nell’oliveto senza farne perdere l’essenza agricola e paesaggistica.
*Relazione Agro-eco-paesaggistica realizzata dal Dott. Agr. Bruno Vaglio
LE OSSERVAZIONI DEL CTP DI NARDO’
Nardò, 23 agosto 2011
(…)
Il sottoscritto dott. Francesco Muci, Presidente e legale rappresentante del Comitato per la tutela del Paesaggio costituitosi a Nardò in data 10.08.2008, con riferimento al procedimento di cui all’oggetto, trasmette le seguenti osservazioni.
Premessa.
Il Piano di Lottizzazione all’esame, insiste su di un’area interamente ricoperta da alberi di olivo, aventi la quasi totalità carattere di monumentalità e risulta pertanto incompatibile con le esigenze di tutela come delineate dalla L.R. 14/2007 per le motivazioni che di seguito si espongono.
Deve innanzitutto premettersi che la L.R. 14/2007, che prevede varie forme di tutela degli alberi di olivo aventi caratteristiche di monumentalità, non è certo l’unico dato normativo che impone il divieto di abbattimento di alberi di olivo che, seppure con finalità e termini diversi, era già contenuto nel datato ma vigente D.Lgs.Lgt. 27-7-1945 n. 475 che, come modificato, ancora oggi prevede che “art. 1. È vietato l’abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell’art. 2. Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali. Art. 2. L’abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell’impianto, rechino danno all’oliveto, può essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvederà con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull’esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura”.
La legge regionale 14/2007, di portata sicuramente innovativa, modifica la prospettiva da cui si impone la tutela, puntando al valore paesaggistico e culturale degli olivi/oliveti aventi caratteristiche di monumentalità.
Il Piano di Lottizzazione oggetto di analisi, impatta fortemente con un numero rilevante di alberi che, pur avendo le caratteristiche di monumentalità disciplinate dalla L.R. 14/2007 non sono stati censiti e che, addirittura, a parere dello scrivente Comitato, costituiscono un unico oliveto monumentale da tutelarsi a norma dell’art. 2 co. 3 della L.R. 14/2007.
Le disposizioni del P.R.G. del Comune di Nardò che prevedono la lottizzazione nell’area in esame risalgono a molti anni addietro e sono ormai obsolete e prive di riscontro nella realtà. D’altronde seppure il PRG di Nardò è stato approvato nel 2000, la predetta approvazione è stata solo l’atto finale di un processo iniziato ben vent’anni prima, quando sorse l’esigenza di adeguare lo strumento urbanistico allora vigente alla L.R. 56/80 e quando, di fatto, vennero redatte le tavole con le zonizzazioni fatte proprie dall’attuale PRG.
L’obsolescenza delle predette previsioni è confermata dal fatto che tutta la politica regionale va in direzione opposta rispetto alla via percorsa dal Piano di Lottizzazione in esame, laddove nei recenti Piani e Programmi, a partire dal PUTT/p prima, dal Piano paesaggistico poi, per finire al programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007/2013 approvato da ultimo con delibera di G.R. 1105 del 26/04/2010, la tutela paesaggistica delle aree e delle piante in esame è posta in primo piano rispetto alle altre politiche di sviluppo agricolo, economico, edilizio e turistico.
D’altronde, ma per garantire la costante attualità delle previsioni di carattere urbanistico, soprattutto laddove le stesse comportino restrizioni sulla proprietà privata, la Legge 1150/1942 (art. 17) prima e la L. 1187/1968 (art. 2) poi, hanno previsto un doppio termine decadenziale, ossia l’approvazione del Piano particolareggiato (o piano di Lottizzazione) entro 5 anni, e l’esecuzione dello stesso entro dieci, pena la decadenza da un lato dei vincoli preordinati all’esproprio, e dall’altro delle previsioni rimaste inattuate.
Norma analoga è oggi contenuta nell’art. 9 del D.lgs 325/2001che, nel disciplinare i vincoli derivanti da piani urbanistici, prevede che essi abbiano la durata di cinque anni e che se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo unico in materia edilizia, disposizioni prevista per le c.d. zone bianche, ossia quelle per le quali non vi sia pianificazione urbanistica, ovvero “non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione”.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (si vedano per tutte la sent. 2768/2009 e la sent. 6170/2007), in materia di efficacia del piano di Lottizzazione dopo la scadenza del termine previsto per la sua esecuzione, si è soffermata sul significato del principio generale contenuto nell’art. 17, primo comma, della legge n. 1150 del 1942, per il quale, “decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso”.
Le disposizioni previste oggi dal Piano di Lottizzazione in esame devono pertanto ritenersi inattuabili attesa la loro decadenza, acclarata dall’assoluta inadeguatezza rispetto alla reale odierna situazione dei luoghi ed alla incompatibilità con le più recenti politiche di tutela ambientale e paesaggistica di emanazione comunitaria e regionale.
Vi è di più che, per espressa disposizione del PUTT/p e del PPTR i Piani Regolatori avrebbero dovuto essere adeguati alle prevalenti norme di tutela paesaggistica con essi emanate.
Ancora, solo per citare alcuni degli atti regionali che vanno nella direzione della tutela e valorizzazione del paesaggio ulivetato si consideri ad esempio la recente Delibera di G.R. 1227/2011 con cui nell’aderire ad un’iniziativa di promozione del paesaggio ulivetato e dei suoi prodotti si utilizzano le risorse assegnate nell’ambito del programma regionale per la tutela dell’ambiente approvato con Delibera di G.R. n. 1440/2003 aggiornato e modificato con la Delib.G.R. n. 2645/2010 – Asse 2, linea d’intervento f – per attivare azioni di valorizzazione dei prodotti e del paesaggio degli ulivi monumentali di Puglia allo scopo di promuovere l’immagine del paesaggio ulivetato della Puglia, in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni tenendo conto del Primo elenco provvisorio degli ulivi monumentali di cui all’art. 5 (Elenco degli ulivi e uliveti monumentali) della L.R. n. 14/2007 predisposto con Delib.G.R. 8 marzo 2011, n. 345, pubblicata sul BURP n. 41 del 22 marzo 2011.
Così pure la Delibera di G.R. 24-11-2009 n. 2272 adottata ad attuazione della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13, “Norme per l’abitare sostenibile“, strumento essenziale per diffondere l’abitare sostenibile nelle città e nei territori della Puglia per promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, tra le proprie strategie di intervento prevede che “all’interno dell’obiettivo generale di tutela dell’ambiente – attuato attraverso la conservazione, la valorizzazione e l’incremento delle specie vegetali autoctone – si inserisce l’obiettivo specifico di salvaguardia degli alberi monumentali, che rappresentano veri e propri monumenti del paesaggio naturale, costituendo una parte integrante del territorio regionale” ed auspica un importante un approccio progettuale mirato al rispetto totale delle essenze vegetali autoctone presenti nell’area oggetto di intervento, che rappresentano tracce consolidate dello sviluppo specifico di una porzione di territorio, nonché dimostrino un buon adattamento all’ambiente in cui si inseriscono.
Fatte queste premesse, si riassumono di seguito gli specifici motivi per i quali la proposta di P.d.L. all’esame deve essere rigettata.
1. Incompatibilità del PDL con la presenza di un Uliveto Monumentale. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile dalle dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo; oppure nel caso di alberi con diametro compreso tra i 70 e 100 centimetri con particolari forme scultoree (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari); o ricostruendo la forma del tronco nel caso esso sia frammentato o slupato.
Come è possibile osservare il sesto è caratterizzato da una disposizione irregolare derivate da innesti eseguiti su oleastri spontanei, dalla presenza di substrato non idoneo alla piantumazione e dalla perdita di esemplari nel tempo. I sesti d’impianti risultano ampi in conseguenza oltre al terreno roccioso, anche dell’antica consuetudine della consociazione dell’ulivo con altre colture arboree o erbacee che garantivano all’agricoltore di ricavarne reddito in tutti i periodi dell’anno.
Il carattere di monumentalità, secondo normativa, è d’attribuirsi agli uliveti che presentano una percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all’interno dell’unità colturale, individuata nella relativa particella catastale (art.2 c.3 L.R. 14/2007).
All’interno del comparto 65, nel foglio 46, particelle 5 e 7, vi sono diversi ulivi monumentali non censiti. Alcuni di essi superano 100 di diametro all’altezza di 130 cm, la quasi totalità è di diametro compreso tra 70 e 100 cm all’altezza di 130 cm, di forma scultorea.
Nelle particelle limitrofe (foglio 46, ptc. 1107,1109) sono presenti 19 ulivi monumentali censiti ma esterni al comparto, pur essendo evidentemente l’uliveto unico (fonte Bollettino Ufficiale della Regione Puglia- n.41 del 22-03.2011).
A riprova di quanto affermato si allega documentazione fotografica georeferenziata di un “campione” all’interno del comparto e nella zona in cui è prevista la costruzione delle villette residenziali (Allegato 1), perizia agronomica (Allegato 2).
Il campione di cui all’allegato 1, necessariamente limitato, non deve essere inteso come esaustivo ma come prova che all’interno del comparto sono presenti ulivi monumentali non censiti.
Questo Comitato ritiene il campione rappresentativo dell’intero uliveto e invita le autorità competenti al censimento dell’intero uliveto per il riconoscimento della monumentalità.
Testimonianze storiche dell’esistenza dell’uliveto in età medievale sono a noi fornite da documenti in possesso dell’Archivio della Curia Vescovile di Nardò. L’uliveto è citato in un inventario del 1443 e la località in occasione della visita pastorale di Monsignor Ludovico De Pennis tra il 1452 e il 1460 (vedi Allegato 3, notizie storiche fornite dal prof. Benedetto Vetere, Ordinario si Storia Medievale, Università del Salento).
Gli uliveti monumentali sono sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 4 dell’articolo 3.14 delle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) come di sotto riportate.
3.10.4. PRESCRIZIONI DI BASE
4.1. Nell'”area di pertinenza”, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1. dell’art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell’art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
– 1. ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolturali che devono perseguire finalità naturalisti che quali: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
– 2. l’allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo per ettaro di 0,5 unità bovina adulta per più di sei mesi/anno);
– 3. nuovi insediamenti residenziali e produttivi;
– 4. escavazioni ed estrazioni di materiali;
– 5. discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;
– 6. realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco.
2. Incompatibilità del PDL con la presenza di ulivi monumentali. Anche se l’intero uliveto non fosse riconosciuto come monumentale, l’intervento non sarebbe compatibile con la presenza degli ulivi monumentali e comporterebbe l’espianto di svariati alberi, alcuni tra essi monumentali.
La tutela della vegetazione arborea non può limitarsi alla sola salvaguardia della parte epigea degli alberi, ma deve, ovviamente riguardare l’intera struttura. La protezione degli apparati radicali costituisce un problema particolarmente grave in ambiente urbano. Le piante hanno spesso raggiunto a fatica un equilibrio con le difficili condizioni pedologiche e qualunque cambiamento apportato alla “rizosfera” può essere particolarmente traumatico. Poiché gli apparati radicali non sono visibili, il primo problema che ci si pone nella stesura di un regolamento del verde, in ambiente urbanizzato, al fine di proteggere gli apparati ipogei, è la definizione dell’area da rispettare. Quest’area prende il nome di ZPA (Zona di Protezione dell’albero, o zona di pertinenza dell’albero), che può assumere dimensioni molto variabili di caso in caso.
Come regola generale bisogna osservare che l’estensione degli apparati radicali superano quella della proiezione della chioma al suolo.
In molti regolamenti viene utilizzata una formula [ R =20 D ] che determina la ZPA in base al diametro del tronco della pianta considerata. Secondo questa formula la ZPA viene definita come un cerchio avente come centro la base del tronco e come raggio un valore pari ad 1 m ogni 5 cm di diametro del tronco ad 1.30 m di altezza. Questa formula va senz’altro applicata agli esemplari monumentali di interesse storico.Nella ZPA devono essere vietati tutti gli interventi tali da causare deperimento o morte degli alberi, o comunque a mettere a rischio il normale sviluppo, quali:
– l’impermeabilizzazione del suolo all’aria e all’acqua, anche per costipamento, di superficie superiore al 50 % del ZPA;
– l’esecuzione di riporti, scavi e buche che comportino lesioni anche a una sola radice principale;
– parcheggio e transito di autoveicoli e mezzi meccanici;
– accumulo e stoccaggio di materiali edili;
– deposito o spandimento di sostanze tossiche (vernici, idrocarburi, cemento, acque di lavaggio, ecc);
– utilizzo della pianta come supporto di carrucole o argani, come palo per l’apposizione provvisoria di contatori o linee elettriche, ecc;
– operazioni di scavo e di modifica nel profilo del terreno;
Dovranno essere messe in opera tutte le azioni protettive necessarie alla tutela degli alberi; in pericolare dovranno venire erette le recinzioni atte a delimitare la ZPA e a proteggere gli alberi ed il terreno sottostante dai mezzi meccanici.
La tavola 14 della ditta proponente (sovrapposizione con le ortofoto, nostro Allegato 4) già mostra una notevole sovrapposizione tra le villette e le alberature presenti, di fatto auto dichiarando l’impossibilità di edificare senza procedere ad espianti.
Le tavole dell’Allegato 5 (in scala 1:1000) mostrano come, considerando un’area di rispetto (ZPA) avente raggio pari a soli 10 metri a partire dai tronchi degli ulivi monumentali dell’Allegato 1 (la metà rispetto alla formula di cui sopra), l’intera zona su cui essi insistono è interamente interdetta all’edificazione. A titolo di esempio si noti l’area su cui insistono gli ulivi dal 5 al 16: anche coppie di ulivi relativamente lontani come (7,11) o (6,10), distano meno di 15 metri tra loro e quindi la ZPA di uno di essi invade quella dell’altro. La zona in esame è all’interno dell’area riservata alle villette ed in essa è dunque impossibile edificare nel rispetto delle alberature. Questo comitato ritiene la porzione esaminata, necessariamente limitata, esemplificativa dell’intero intervento proposto col PdL che, di fatto, può essere attuato solo un notevole espianto di ulivi anche monumentali.
L’affermazione del proponente di non procedere all’espianto di nessun albero (monumentale o no, parzialmente mitigata dal rapporto ambientale prodotto nella VAS dal quale sembra invece dedursi che l’espianto se pur limitato è possibile) non sembra plausibile. Non appare possibile, infatti, adattare il posizionamento delle villette in modo da rispettare i vincoli di distanza tra di esse e un minimo di distanza dal tronco che permetta di edificare senza sovrapporsi al tronco o alle radici. La fase di cantiere, infine, con i necessari scavi, livellamenti e passaggi di mezzi sembra assolutamente incompatibile con la preservazione del paesaggio.
P. Semenzato*, Un piano per il verde, pianificare e gestire la foresta urbana, Signumpadova Editrice 2003
* Professore di Selvicoltura urbana – Facoltà di Scienze Agrarie Università di Padova
3. Incompatibilità del PDL con la preservazione del paesaggio. Le volumetrie richieste e la tipologia delle costruzioni, a due piani per un’altezza complessiva di 7.5 metri, trasformeranno la foresta di ulivi in un insediamento urbano alberato.
Il PdL non tutela affatto il paesaggio ma lo sconvolge inesorabilmente, snaturandone irreversibilmente la sua identità. Il PdL trasforma un uliveto monumentale in un villaggio turistico con degli ulivi monumentali.
La realizzazione delle strutture con la massima riduzione dell’impatto ambientale (efficienza energetica, recupero e risparmio di acqua, integrazione architettonica nella tradizione locale) appare un elemento marginale nel bilancio costi–benefici complessivo. Nulla da eccepire circa la virtuosità di queste iniziative, che tuttavia, pur rappresentando il futuro virtuoso dell’edilizia, tendono a distrarre l’attenzione dal paesaggio costituzionalmente tutelato .
L’obiettivo strategico fondamentale del PPTR – Puglia è (obiettivo 0 ) attivare la produzione sociale del paesaggio (…); (obiettivo 8 ) valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi.
Appare di fondamentale valore strategico dare profondità territoriale al turismo, creando sinergie con l’entroterra e magari puntando al recupero dell’edificato esistente (centri storici).
I paesaggi storici costituiscono una risorsa per il mondo rurale e per l’intera collettività. Purtroppo la perdita di legami con la tradizione contadina si traduce nell’incapacità di riconoscere i paesaggi storici, un’incapacità che non riguarda solo la popolazione, ma ancor più, e in modo preoccupante, coloro che dovrebbero essere deputati alla loro salvaguardia. Se una popolazione non è più in grado di riconoscere i segni identitari del paesaggio, non avrà alcun incentivo alla loro conservazione. La conservazione della propria cultura diverrà solo un ingombrante fardello in grado di limitare lo sviluppo economico.
I veri agricoltori, come hanno messo in evidenza, ricerche di economia cognitiva, non hanno mai finalità esclusivamente reddituali: il senso di responsabilità nei confronti della propria comunità o del prossimo sono alla base di comportamenti che risulterebbero altrimenti inspiegabili. Per la conservazione di un muretto a secco possono non bastare gli incentivi economici, se il coltivatore non ne riconosce per primo l’importanza culturale.
Un’altra condizione molto importante sarà l’individuazione di soglie di trasformabilità che consentono di adeguare i paesaggi del passato alle moderne esigenze colturali.
Il paesaggio come base per l’agricoltura e il turismo che sono le due principali leve economiche di Nardò, dove il concetto di qualità è inteso come fattore di competitività, ma non si tratta della sola qualità dei prodotti/servizi, ma di una qualità integrale che associa ogni prodotto/servizio al suo paesaggio assicurandone l’unicità e quindi producendo un valore aggiunto non replicabile al di fuori di Nardò che mai nessuno potrà copiarci (e pertanto al riparo dagli effetti negativi della globalizzazione).
Un ulteriore importante aspetto è il nesso che lega il paesaggio alla percezione della qualità dei prodotti: alcuni studi dell’Univ. Di Padova hanno messo in evidenza che alcuni paesaggi agrari storici hanno una forza evocativa talmente rilevante da modificare la stessa percezione del gusto dei prodotti.
La possibilità di poter impiegare menzione speciale “Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia”, che può essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine ottenuto da drupe provenienti da ulivi e uliveti monumentali, va esattamente in questo senso.
Altro nemico dei paesaggi rurali storici oltre alla omologazione tecnologica e produttiva, è una sorta di omologazione naturalistica che fa della rinaturalizzazione del territorio il cardine delle azioni di rilevanza paesaggistica in molte aree rurali.
M. Agnolotti (a cura di), Paesaggi rurali storici – per un catalogo nazionale – Laterza 2011 p. 142 – 144
4. E’ infine dubbia la ricaduta economica sulla città di Nardò. Circa il 65% dell’intervento è costituito da villette bifamiliari tra i 125 ei 150 mq (per un totale di 170 appartamenti) che appaiono più della tipologia di villette di lusso a vendere che residence per uso turistico occasionale. Solo l’albergo previsto sembra infatti poter soddisfare in maniera duratura la necessità di fornire alloggio ai turisti. Da notare che la sola volumetria prevista per l’albergo (circa il 25% del totale) soddisfa quasi integralmente la previsione di comparto, relativamente all’intervento proposto, di destinare almeno il 30% delle volumetrie esprimibili a strutture turistico-ricettive. Né si vede come vincolare tramite convenzione il restante, edificato al di fuori del 30% di cui sopra, a non essere trasformato e venduto come abitazioni civili, visto che tale destinazione d’uso è consentita dalle NTA del PRG del Comune di Nardò.
La strada prevista dal PdL non appare coerente con le previsioni del PPTR e del PTCP di aumentare le strutture ricettive attraverso la ristrutturazione di masserie diffuse sul territorio. Encomiabile sarebbe stato partire dalla ristrutturazione della limitrofa masseria Sarparea-De Pandi, oggi in stato di abbandono, che potrebbe fornire le volumetrie necessarie ad una discreta ricettività turistica, senza creare nuove strutture, nuovi cantieri e distruggere alberi.
CONCLUSIONI
La destinazione urbanistica del comparto n. 65 risulta obsoleta, alla luce del nuovo quadro di conoscenza (PPTR), della legge 14/2007 e delle nuove sensibilità culturali.
Per quanto il piano di lottizzazione si ponga l’obiettivo principale di realizzare una struttura residenziale caratterizzata dal segno della sostenibilità territoriale, questo obiettivi specifico non pare che possa essere ragionevolmente raggiungibile.
Il proposto Pdl ricade in un’area caratterizzata da un oliveto monumentale (sensu L.R. Puglia n. 14/2007), essendo oliveto, per definizione testuale, un terreno coltivato o piantato a olivi, l’oggetto di tutela è questo insieme inscindibile dato dal terreno e dagli alberi.
A ragion di logica, il proposto Pdl non risulta pertanto integrabile nell’oliveto senza farne perdere l’essenza agricola e paesaggistica.
Tale contesto e pertanto da tutelare ai sensi della L.R. Puglia n. 14/2007.
Tutto quanto sopra esposto e premesso, il Comitato per la Tutela del Paesaggio di Nardò,
CHIEDE
il rigetto dell’istanza in oggetto.
Nel contempo, attesa la indiscutibile presenza di alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità previste dalla L.R. 14/2007, che appaiono essere in numero sufficiente per il riconoscimento della monumentalità dell’intero uliveto, il sottoscritto Comitato
CHIEDE
Che gli Uffici/Enti in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, vogliano avviare la procedura prevista dalla L.R. 14/2007 all’art. 2 co. 3, previo sopralluogo e accertamento del numero delle piante aventi le predette caratteristiche e con sospensione, nelle more di tale accertamento, del procedimento amministrativo di approvazione del Piano di Lottizzazione.
Si chiede sin da ora, che, a norma degli artt. 7 e 9 della L. 241/1990 e s.m.i. lo scrivente Comitato sia informato del seguito del procedimento allo scopo di esercitare il proprio diritto di intervento a tutela dell’interesse pubblico e diffuso da esso rappresentato.
Il Comitato per la tutela del paesaggio di Nardò
Il Presidente
Dott. Francesco Muci
Sulla Sarparea si rimanda anche al saggio di Fabrizio Suppressa in questo stesso sito